Società Triveneta di Chirurgia

ANNO DI FONDAZIONE: 1947

Nuovo statuto approvato durante l’Assemblea straordinaria dei Soci che si è tenuta a Padova il 16 dicembre 2016.

STATUTO

ART.  1 – Denominazione e sede
È modificato nel rispetto del Codice Civile e delle leggi vigenti lo Statuto della SOCIETÀ TRIVENETA DI CHIRURGIA redatto all’atto della fondazione della Società, 23 marzo 1947, e poi depositato presso il notaio Boniventri di Padova.
La Società ha sede in Padova, c/o la Clinica Chirurgica Generale.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La “SOCIETÀ TRIVENETA DI CHIRURGIA” è una Associazione Scientifica senza fini di lucro e con esclusione di finalità sindacali.

ART. 2 – Scopi
Scopo principale dell’Associazione è di favorire lo studio, l’aggiornamento, gli scambi culturali, la ricerca, il progresso e l’immagine della Chirurgia nelle sue varie branche.
A tal fine l’Associazione si propone di valorizzare e promuovere l’attività scientifica dei propri soci mediante l’organizzazione dello studio, della ricerca, della reciproca informazione ed acquisizione comune di dati e di sperimentazioni in ambito chirurgico. Lo scopo dell’Associazione sarà perseguito anche attraverso l’organizzazione di congressi scientifici, la promozione e partecipazione a progetti di aggiornamento professionale e formazione continua nella logica dell’attività formativa ECM anche in collaborazione con il Ministero della Salute, le Università, le Regioni, le Aziende Sanitarie ed altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private.
La Società tiene di regola una seduta scientifica ogni due mesi o più di frequente a seconda delle richieste e delle esigenze. Le sedute verranno tenute a Padova o in una città delle Tre Venezie da stabilirsi volta per volta, anche congiuntamente ad altre Associazioni.
L’Associazione può indire concorsi per lavori originali su argomenti chirurgici, allo scopo di incentivare la ricerca, la diffusione di dati scientifici e delle idee, la crescita di giovani chirurghi. Verranno premiati i più meritevoli da parte di una giuria composta dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Past-Presidents.
Le relazioni e/o le diapositive delle relazioni dei convegni potranno essere pubblicate su riviste o su siti internet consultabili dai soci o da chiunque ne abbia interesse.
L’Associazione può porre in essere attività di natura commerciale in modo subordinato all’attività istituzionale, in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.

ART. 3 – Soci
L’Associazione è formata da soci effettivi, onorari e corrispondenti.
Il numero dei soci è illimitato. Non possono essere poste in atto discriminazioni di genere, razza, religione, orientamento politico e sessuale.
E’ vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Possono far parte della Società Triveneta di Chirurgia quali soci effettivi tutti i cultori di discipline chirurgiche e affini che risiedono e/o operano nelle Tre Venezie.
Potranno essere eletti soci onorari e corrispondenti eminenti chirurghi italiani o stranieri su proposta di qualunque socio fatta propria dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea dei soci.
Tutti i soci effettivi ed onorari hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione nonché di essere eletti negli stessi. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

ART. 4 – Ammissione
Per essere ammessi a socio è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo. È compito del legale rappresentante dell’Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, valutare, anche verbalmente, in merito all’accettazione o meno della domanda. L’accettazione, seguita dall’iscrizione al libro soci, da diritto ad acquisire la qualifica di “socio”.
Il socio può ricorrere in Assemblea contro il provvedimento di esclusione.
Si decade da socio per:
•    dimissioni presentate per iscritto dall’associato;
•    mancato versamento della quota sociale dopo il primo trimestre di ogni anno;
•    esclusione per gravi motivi, previa contestazione degli stessi all’interessato.

ART. 5 – Patrimonio,  proventi e risorse economiche
Le entrate ed il patrimonio sociale dell’Associazione sono costituiti:
•    dalle quote d’iscrizione annuali e contributi associativi;
•    dai contributi specifici derivanti da attività congressuali, di formazione, di ricerca, di coordinamento a favore dei soci o a favore di terzi;
•    dai proventi e dalle entrate, anche di natura commerciale, per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi nello svolgimento delle sue attività;
•    da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, erogazioni liberali, lasciti.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, anche in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o inerenti ai fini dell’Associazione (premi).
L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità fatta salva la diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

ART. 6 – Esercizio sociale
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo. Tale bilancio deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci ogni anno.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 7 – Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono:
•    l’Assemblea dei soci;
•    il Consiglio Direttivo;
•    il Collegio dei Past-Presidents;
•    il Revisore dei Conti, se nominato;
Ai soci, ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente, ai componenti il Collegio dei Past-Presidents è esclusa ogni tipo di retribuzione. Ad essi compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ART. 8 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è organo sovrano e momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati per delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria e con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria per particolari necessità e per modifiche allo statuto.
Per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di tre quarti dei soci.
La convocazione va fatta con avviso pubblicato nel sito web dell’Associazione o con invio tramite posta elettronica almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea. Tutti i soci possono periodicamente prendere visione di eventuali avvisi di convocazione entrando nel sito web dell’associazione. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti scopi:
•    elegge il Consiglio Direttivo, specificatamente il Presidente, il vice Presidente, i Consiglieri e l’eventuale Revisore legale, in ordine al maggior numero di voti ottenuti; le elezioni sono fatte per votazione con scheda segreta, oppure per acclamazione di una lista proposta dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
•    approva il bilancio o rendiconto economico;
•    approva l’eventuale regolamento interno;
•    approva i programmi annuali e pluriennali delle iniziative e delle attività dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, che possono coincidere con il Presidente, il Segretario della Società o un Consigliere, e che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ART. 9 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da:
•    il Presidente,
•    il Vice Presidente,
•    il Past-President,
•    da sette consiglieri,
•    un Segretario generale con funzioni anche di Tesoriere, scelto e nominato dal Consiglio stesso.
Il Tesoriere deve fare ogni anno una dettagliata relazione della sua gestione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili, ad eccezione del Segretario che può essere rinominato. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta motivata la metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
•    guidare ed amministrare l’Associazione;
•    promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento delle finalità dell’Associazione;
•    fissare la quota annuale di iscrizione dei soci;
•    stabilire le sedi ed i temi di lavoro delle manifestazioni congressuali.
Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario che coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e cura le pubblicazioni della Società

ART. 10 – Il Presidente
Il Presidente dura in carica due anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. In caso di impedimento del Presidente o di assenza temporanea dello stesso, ne assume le funzioni il Vice Presidente, con gli stessi poteri ed attribuzioni.

ART. 11 – Il Collegio dei Past Presidents
Il Collegio dei Past- Presidents, con significato di Probiviri, è costituito dai Presidenti Onorari e da tutti i Past- Presidents. Il Collegio ha un ruolo consultivo per situazioni di particolare rilevanza. È formato dai Presidenti dei bienni precedenti, i quali possono essere consultati come probiviri per problemi particolari, occasioni elettorali, per premi e riconoscimenti.

ART. 12 – Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei conti, se nominato, controlla e verifica la gestione amministrativa-contabile-finanziaria dell’Associazione rispondendo al Consiglio Direttivo.

ART. 13 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria come previsto all’art. 8 del presente Statuto.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto come stabilito dall’art. 5 dello statuto.

Art. 14 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.



STATUTO ORIGINARIO (1947)

Statuto all’atto della fondazione della Società, depositato presso il notaio Boniventri di Padova, poi presso il notaio Belloni di Padova per le modifiche. Attualmente in attesa delle ulteriori modifiche richiete dal Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2004 (cosiddetto “decreto Sirchia” sulle società scientifiche), per le quali è stata fatta richiesta di adeguamento il 29 settembre 2004, cui non è per ora seguita alcuna comunicazione avendo nel frattempo la Corte Costituzionale sollevato dubbi di legittimità sul decreto stesso.

STATUTO – REGOLAMENTO
DELLA SOCIETA’ TRIVENETA DI CHIRURGIA

ART. 1 – E’ costituita la Società Triveneta di Chirurgia per lo studio e il progresso della Chirurgia nelle sue varie banche.

ART. 2 – La Società è formata da Soci effettivi, onorari e corrispondenti.

ART. 3 – Il numero dei Soci è illimitato.

ART. 4 – Possono far parte della Società Triveneta di Chirurgia quali Soci effettivi tutti i cultori di discipline chirurgiche e affini alla chirurgia che risiedono nelle Tre Venezie. Per essere iscritti in qualità di soci effettivi è necessaria la presentazione da parte di due soci effettivi.

ART. 5 – Potranno essere eletti Soci onorari della Società eminenti chirurghi italiani o stranieri che non siano Soci.

ART. 6 – I Soci effettivi ed onorari hanno voto deliberativo: essi soltanto possono prendere parte alle Commissioni e alle elezioni dell’Ufficio di Presidenza.

ART. 7 – I Soci corrispondenti italiani e stranieri sono scelti fra i chirurghi nazionali e stranieri su presentazione di una commissione nominata dal Presidente.

ART. 8 – L’Ufficio di Presidenza della Società è composto: dal Presidente, da un Vice Presidente, da quattro Consiglieri, un Segretario generale, un Cassiere.

ART. 9 – Tutti i membri della Presidenza sono nominati per un biennio.

ART. 10 – Le elezioni sono fatte per votazione con scheda.

ART. 11 – Il Segretario compila il verbale delle sedute, coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e cura le pubblicazioni della Società.

ART. 12 – L’anno Sociale ha inizio conl 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

ART. 13 – La Società tiene di rgola una seduta ogni due mesi. Qualora però il numero delle comunicaizoni scientifiche fossero notevoli, la Presidenza è autorizzata a convocare la società più di frequente. Le sudute verranno tenute a Padova o in una città delle Tre Venezie da stabilirsi volta per volta possibilmente in accordo con la Soc. Triveneta di Medicina.

ART. 14 – Nell’ultima seduta di ogni anno sarà fatta dal Presidente una relazione sulla situazione morale e finanziaria della Società.

ART. 15 – Il Cassiere deve fare ogni anno una dettagliata relazione della sua gestione.

ART. 16 – L’andamento delle sedute che sarà regolato dal Presidente procederà come segue:
1. comunicaizone del Presidente
2. comunicazioni scientifiche dei Soci
3. letture di relazioni o conferenze
4. presentazione di ammalati, di pezzi anatomici, di strumentari, proiezioni film.
Non possono essere comunicati che lavori e relazioni, il dattiloscritto nei quali, pronto per le stampe venga consegnato prima della comunicazione all’Ufficio di Presidenza.
Ogni comunicazione in linea di massima non potrà durare più di 15 minuti. I Soci che interloquiscono nella discussione potranno parlare al massimo di 5 minuti.
Poiché la discussione possa essere riportata al più presto agli Atti, gli interlocutori devono consegnare un breve sunto al Segretario, sedutastante.

ART. 17 – La Società può indire concorsi a premi per memorie originali su argomenti in chirurgia.

ART. 18 – La Società pubblica ogni bimestre il resoconto delle sedute negli Atti della Società stessa. L’organo ufficiale della Società Triveneta di Chirurgia è la rivista “CHIRURGIA TRIVENETA” edita in Verona.
I giornali ricevuti in cambio e le pubblicazioni offerte in omaggio alla Società saranno riuniti in una biblioteca a disposizione dei Soci.

ART. 19 – La Società ha sede presso la Clinica Chirurgica Generale di Padova.

ART. 20 – La quota sociale deve essere versata entro il 1° bimestre di ogni anno. I soci morosi dopo un anno saranno considerati dimissionari.

ART. 21 – Il presente statuto-regolamento non può essere modificato che su proposta dell’Ufficio di Presidenza o di un numero di soci non inferiore al quarto di essi. Le modificazioni proposte dovranno essere approvate con almeno due terzi dei Soci presenti.

EMENDAMENTO 1994 ALLO STATUTO DELLA SOCIETA’ TRIVENETA DI CHIRURGIA CON APPROVAZIONE ALLA MAGGIORANZA SECONDO QUANTO SEGUE:

– Il Presidente ed il consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea e restano in carica per due anni.

– Il Presidente non è rieleggibile per due bienni consecutivi.

– L’Assemblea vota nominalmente il Presidente, il Vice Presidente e sette Consiglieri. Essa poi elegge il Segretario e il Tesoriere su proposta del Presidente.

– Il Segretario e il Tesoriere devono avere residenza in Padova, sede della Società.

– Le elezioni si svolgono durante la riunione del mese di giugno e prenderanno parte alla votazione i Soci in regola con la Società. L’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e del suo Presidente avviene nell’ottobre successivo.

– Il Presidente ed il Consiglio Direttivo decidono dell’ordinamento delle sedute e dell’indirizzo da dare ai lavori della Società. Si stabilisce che all’infuori delle sedute periodiche si organizzi ogni anno un simposio su tema clinico.