Statuto
Società Triveneta di Chirurgia
ANNO DI FONDAZIONE: 1947
Nuovo statuto approvato durante l’Assemblea straordinaria dei Soci che si è tenuta a Padova il 16 febbraio 2024.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“SOCIETA’ TRIVENETA DI CHIRURGIA APS”
ART. 1
(Denominazione e sede)
È modificato, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:
“SOCIETA’ TRIVENETA DI CHIRURGIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”
redatto all’atto della fondazione dell’Associazione il 23 marzo 1947.
Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha sede legale in Padova, c/o la Clinica Chirurgica Generale.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
L’Associazione può istituire sezioni o sedi secondarie.
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità scientifiche, culturali, educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L’attività viene promossa principalmente con i seguenti obiettivi:
- Favorire lo studio, l’aggiornamento, gli scambi culturali, la ricerca, il progresso e l’immagine della Chirurgia nelle sue varie branche;
- Valorizzare e promuovere l’attività scientifica dei propri soci mediante l’organizzazione dello studio, della ricerca, della reciproca informazione ed acquisizione comune di dati e di sperimentazioni in ambito chirurgico;
- Promuovere l’informazione su tematiche inerenti la chirurgia sia nel contesto ospedaliero che territoriale;
- Promuovere il progresso, il ruolo e le funzioni dei medici che operano in ambito chirurgico, valorizzando la chirurgia nei programmi di politica sanitaria.
Tali obiettivi che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi nel settore della ricerca scientifica, dell’istruzione educativo culturale e sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, saranno perseguiti attraverso le attività di interesse generale individuate nell’art. 5 comma 1 del d.lgs. 117/2017 e sono:
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
g) formazione universitaria e post universitaria;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale elencate all’art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo l’associazione potrà:
- Promuovere lo studio delle scienze della chirurgia, curare la formazione dei chirurghi in qualunque sede, nazionale, europea ed internazionale, anche attraverso l’organizzazione di congressi scientifici, corsi di aggiornamento e quant’altro;
- Conservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale della Chirurgia italiana;
- Provvedere alla istituzione e alla gestione dei premi e borse di studio, le cui finalità siano riconosciute consone agli interessi dell’Ente;
- Promuovere la cooperazione con altre Associazioni scientifiche, nazionali ed internazionali, facilitando la possibilità per i soci di incrementare i loro scambi culturali;
- Favorire lo sviluppo di metodologie di ricerca e di applicazione clinica, anche attraverso la collaborazione con istituzioni sanitarie pubbliche o private, altre Società ed organismi scientifici;
- Erogare attività di formazione continua in sanità, anche nella qualità di provider ECM (Educazione continua in medicina);
- Partecipare a bandi regionali, nazionali e internazionali sia come capofila sia in partnership con altri enti;
- Provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, e altro materiale legato allo scopo dell’associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine;
- Predisporre un sito web attraverso il quale sviluppare e gestire l’attività di cui ai punti precedenti;
- Intrattenere e sviluppare con qualsiasi Ente pubblico o privato, operante anche in altri settori scientifici e non, che risultino utili per gli scopi dell’Associazione;
- Fare accordi con altre associazioni Nazionali o Estere o terzi in genere allo scopo di collaborare, condividere progetti e promuovere le finalità dell’Associazione
- Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. A titolo esemplificativo:
- Richiesta di sponsorizzazioni o contributi; prendere o dare in locazione sia beni mobili sia beni immobili;
- Vendita di gadget o servizi al di fuori delle raccolte pubbliche di fondi occasionali, shop on line continuativo.
L’Associazione può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nell’ elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’Associazione può realizzare attività di natura commerciale, in modo subordinato, secondario e strumentale all’attività istituzionale in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti del terzo settore.
ART. 6
(Ammissione)
L’Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal c. 1 bis dell’art. 35 del d.lgs. 117/17.
Sono associati dell’associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Per la natura dell’Associazione e le finalità che la stessa persegue possono aderire persone fisiche di ambo i sessi in particolare:
- Ordinari: cittadini italiani o stranieri laureati in Medicina e Chirurgia, tutti cultori di discipline chirurgiche e affini che risiedono e/o operano nel territorio delle Tre Venezie;
- Sostenitori: tutti i cultori di discipline chirurgiche e affini che non risiedono e/o operano nel territorio delle Tre Venezie; appartenenti a professioni sanitarie che operano in contesti chirurgici e non;
- Studenti: ogni iscritto al corso di laurea in Medicina o master in area chirurgica o altri casi di perfezionamento post-laurea nell’ambito chirurgico che ne comprovi la reale iscrizione;
- Onorari: cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolare benemerenze nel campo dell’area chirurgica; sono nominati dall’Assemblea dei soci su proposta di qualunque socio fatta propria dal Consiglio Direttivo;
- Presidenti emeriti: si tratta di past president che devono aver dato un rilevante contribuito alla Società per motivi sia scientifici che prettamente societari; sono nominati dall’Assemblea dei soci su proposta di qualunque socio fatta propria dal Consiglio Direttivo;
- Volontari: persone fisiche così come descritti all’art. 8 del presente statuto
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;
- partecipare alle Assemblee e votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’associazione;
- non arrecare danni morali o materiali all’associazione;
Tutte le categorie di soci hanno i medesimi diritti e doveri qui sopra elencati.
ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Tutti i volontari che svolgono la propria attività anche in modo occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.
L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, c. 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o ha un comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
Decade automaticamente l’Associato che non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo)
- Presidente
- Il Collegio dei Past Presidents
- Organo di controllo (previsto al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (previsto al verificarsi delle condizioni di legge)
ART. 11
(L’assemblea)
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
L’avviso di convocazione è spedito:
- Agli associati in alternativa a mezzo lettera, e-mail agli indirizzi risultanti dal libro degli associati;
- Ai consiglieri e ai membri dell’organo di controllo, se nominati, in alternativa a mezzo lettera, e-mail, agli indirizzi comunicati al momento della nomina.
L’avviso di convocazione è inoltre inserito nel sito Web.
Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica (con partecipazione a distanza di uno o più associati mediante collegamenti audio e/o video, via webinar/Skype ecc.) purché tale modalità sia indicata espressamente nella convocazione. In tal caso, il luogo di svolgimento della riunione deve considerarsi quello in cui è presente il Presidente. Della modalità telematica dovrà essere dato atto nel verbale della riunione e dovranno in ogni caso essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo ovvero da persona scelta dall’assemblea a maggioranza assoluta degli intervenuti.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto e, se predisposto il bilancio preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina i Soci Onorari ed i Presidenti Emeriti, su proposta di qualunque socio fatta propria dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione da tenersi anche nel medesimo giorno, approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 1/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.
ART. 15
(Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione, o Consiglio direttivo, viene proposto dal consiglio in scadenza e nominato dall’assemblea; è composto da nove membri eletti tra le persone fisiche associate, all’atto della nomina. La sua composizione per quanto possibile deve tenere in considerazione l’equilibrio tra i componenti delle 3 regioni rappresentate dalla Triveneta Chirurgica, come pure deve tenere presente l’equilibrio tra i componenti universitari ed ospedalieri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 2 esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili; fanno eccezione a questa regola il segretario e il past president (di regola il presidente uscente).
Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 30 giorni.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri mediante avviso scritto da inviare almeno 4 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione è spedito ai Consiglieri alternativamente a mezzo lettera o e-mail, agli indirizzi comunicati al momento della nomina. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono avvenire anche per via telematica, con le stesse modalità descritte per le riunioni telematiche dell’Assemblea.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale.
Ad ogni consigliere spetta un solo voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- nomina il Presidente (di regola il Next President eletto nel corso del mandato precedente), la cui nomina, per quanto possibile, deve seguire i principi di alternanza regionale e di appartenenza ai membri universitari ed ospedalieri
- nomina il Segretario tesoriere (di regola rielegibile)
- nomina il Past President (di regola il presidente uscente)
- nomina al suo interno il Vicepresidente
- propone tra i Soci Ordinari all’Associazione un Next President, che, per quanto possibile, deve seguire i principi di alternanza regionale e di appartenenza ai membri universitari ed ospedalieri. La proposta del Next President può avvenire anche in data successiva al primo insediamento del Consiglio Direttivo e deve essere avvallata dall’Assemblea dei Soci. Una volta eletto il Next President può partecipare al Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto.
- Valuta le proposte dei Soci per i Soci Onorari e i Presidenti Emeriti e, nel caso le renda proprie, le sottopone alla Assemblea Ordinaria dei Soci per la nomina
- amministra l’associazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
- redige l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,
- decide l’ammontare della quota associativa annuale ed i termini per cui la stessa debba essere pagata,
- delibera la convocazione dell’Assemblea,
- delibera in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti oltre che con collaboratori e consulenti esterni,
- delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse e documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts
- disciplina l’ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
L’organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione.
La carica di Consigliere si perde per dimissioni volontarie, revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 9 del presente Statuto.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel comma precedente l’Organo di amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltosi.
ART. 16
(Il Presidente)
Il presidente è eletto dall’Organo di amministrazione rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per eventuale revoca decisa dall’assemblea o per perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 9 del presente Statuto.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Collegio Past-Presidents)
Il Collegio dei Past-Presidents, con significato di Probiviri, è costituito dai Soci Onorari e da tutti i Past-Presidents. Il Collegio ha un ruolo consultivo per situazioni di particolare rilevanza e possono essere consultati per problemi particolari, occasioni elettorali, per premi e riconoscimenti. Tutti i membri del Collegio possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto di voto.
ART. 18
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.
ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.
Scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Art. 20
(Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente. La presa visione è esercitata alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
ART. 21
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- quote di partecipazione a corsi o altre iniziative;
- contributi specifici;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi anche on line;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 22
(I beni)
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 24
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 25
(Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 26
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 27
(Personale retribuito)
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 29
(Responsabilità dell’associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART. 30
(Assicurazione dell’associazione)
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 32
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 33
(Norma transitoria)
- L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Presidente
Dr Paolo Ubiali